Il contributo consortile di bonifica è dovuto solo in presenza di beneficio del contribuente
Arriva una ulteriore conferma che la debenza del contributo consortile di bonifica sarebbe prevista solo in presenza del beneficio fondiario goduto dal contribuente.
In tema di contributi di bonifica, la legittimità dell’imposizione fiscale deve derivare, non soltanto dalla fruizione meramente astratta dell’attività di bonifica dei consorzi, ma dalla fruibilità concreta, da parte dei proprietari, conseguente alla stessa imposizione solo in presenza di un beneficio fondiario per l’utente.
La mera inclusione dell’immobile esistente nel territorio del perimetro consortile non è sufficiente ai fini della legittimità della pretesa impositiva dell’ente, anche in presenza di motivazioni con riferimento a un “piano di classifica” approvato dalla Autorità regionale competente.
Il contribuente anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti che riguardano l’individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare la legittimità della pretesa impositiva dell’ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall’opera del Consorzio sul quale non grava nessun ulteriore onere probatorio in quanto è esonerato dalla motivazione con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi nel comprensorio di Bonifica.
Il contribuente è sempre ammesso a provare in giudizio l’insussistenza del beneficio fondiario: sia sotto il profilo della sua obiettiva inesistenza, sia in ordine ai criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell’onerato.
NDR. Contributo di bonifica: presupposti di esigibilità e onere probatorio
(Riferimento: Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sentenza n. 966 del 3 aprile 2023)